Il TAR per la Lombardia ha dichiarato illegittimo il Patto per il trasporto pubblico locale, nella parte in cui prevedeva, per il 2008, il versamento di due terzi delle somme dovute alle aziende esercenti solo dopo la sottoscrizione della rinuncia ad ogni pretesa esistente per gli esercizi anteriori al 2008 (cfr. artt. 1, comma 6, 2, commi 1, 2, 3 del patto). La decisione è contenuta nella sentenza 1244, della Prima sezione, depositata il 6 maggio scorso, resa sul ricorso presentato da S.A.P.O. Società Autotrasporti Pubblici Oltrepò.
La legge 244/2007 aveva attribuito alle Regioni una compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione, finalizzata all’adeguamento delle risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, per promuoverne lo sviluppo dei servizi, attuare il processo di riforma del settore e garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell’inflazione degli anni precedenti.
In alcuna parte del disposto normativo - scrivono i giudici amministrativi - ci si riferisce al ripianamento dei debiti contributivi per gli anni pregressi, ricollegandosi, invece, l’adeguamento delle risorse contributive al mantenimento dell’attuale livello dei servizi, non potendosi, dunque, legittimamente escludere dal raggiungimento di tale finalità alcun operatore del settore.