La religione di Stato
C'erano una volta i Patti Lateranensi. Con questa denominazione erano chiamati gli accordi del 1929 siglati da B. Mussolini e da P. Gasparri (11.2.1929) e ratificati con una apposita legge (27.5.1929, n. 810), tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica.
In questo concordato erano stabiliti i rapporti giuridici, economici e sociali tra le due istituzioni e veniva altresi' sancito che: "l'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato"
La Costituzione italiana e la Liberta' di culto
Questi accordi furono poi riconfermati dalla Costituzione repubblicana del 1947: l'art. VII infatti dichiara: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi". Fu quindi riconfermata la religione di stato.
La Costituzione pero', all'articolo 8 recita anche che: "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."
Abrogazione della religione di stato
Tornando ai Patti Lateranensi, questi rimasero pressoche' immutati sino al 1984, anno in cui venne fatta una loro revisione con relative modifiche ad alcuni articoli, tra cui quello sulla "religione di stato". La legge in questione e' la L. 25 marzo 1985, n. 121 ovvero la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede."
amen
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